Prestazioni
Al momento del pensionamento il lavoratore riceve una pensione complementare a quella erogata dall’INPDAP. Tale pensione è:
* vitalizia, cioè pagata fino a quando il lavoratore, o il beneficiario da lui designato, è in vita;
* rivalutabile, cioè incrementata annualmente sulla base dei rendimenti ottenuti dal Fondo;
* eventualmente reversibile ad un’altra persona designata dall’aderente al momento del pensionamento, in caso di decesso dopo il pensionamento.
L’ammontare della pensione complementare dipenderà dai contributi versati negli anni, dai rendimenti maturati nel tempo e dall’età del pensionamento.
ESPERO eroga pensioni complementari al sistema previdenziale pubblico in presenza dei seguenti requisiti:
* pensione di vecchiaia: cessazione dell’attività, compimento dell’età pensionabile stabilita dall’ente che gestisce la previdenza pubblica, iscrizione per almeno 5 anni al fondo pensione.
* pensione di anzianità: cessazione dell’attività, almeno 15 anni di partecipazione al fondo pensione (ridotti a 5 nei primi 15 anni dall’autorizzazione all’esercizio dell’attività), un’età inferiore di non più di 10 anni a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia.
Senza questi requisiti il lavoratore ha diritto a percepire, sotto forma di capitale, quanto accantonato sulla sua posizione (capitale più rivalutazioni).
Analogamente la prestazione non può essere percepita sotto forma di pensione complementare (dovendo necessariamente essere erogata sotto forma di capitale) qualora l’importo della pensione maturata nel fondo risultasse inferiore all’assegno sociale.
In presenza di tutti i requisiti di accesso alla prestazione sotto forma di pensione complementare, la quota massima di prestazione che si può percepire sotto forma di capitale è pari al 50% del montante maturato sulla propria posizione. Il restante 50% deve, necessariamente, essere percepito sotto forma di pensione complementare.
Le prestazioni per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono liquidate sulla base dei montanti rispettivamente costituiti:
* il primo dai contributi versati al fondo e dai loro rendimenti;
* il secondo, dagli accantonamenti figurativi per TFR e da un eventuale 1,5% aggiuntivo , contabilizzati e rivalutati presso l’INPDAP. L’ente provvede, poi, a contabilizzare e rivalutare gli accantonamenti applicando un tasso di rendimento che, in via transitoria, è determinato in base alla media dei rendimenti netti di un paniere di fondi pensione appositamente identificati. Successivamente si applicherà lo stesso rendimento netto ottenuto dall’impiego delle risorse di Espero.
Il trasferimento di queste somme figurative al fondo avviene alla cessazione del rapporto di lavoro. In ogni caso in cui non sussista una risoluzione del rapporto di lavoro come nei casi di mobilità obbligatoria o volontaria, di trasferimento, di comando o distacco, non verrà conferito il montante accantonato.
Qualora dovesse avvenire una cessazione del rapporto lavorativo prima del raggiungimento dei requisiti per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche, l’iscritto al fondo potrà:
* trasferire la posizione maturata presso un altro fondo pensione negoziale
* trasferire la posizione maturata presso una forma pensionistica individuale
* mantenere la posizione in assenza di contribuzione
* riscattare il capitale maturato
Il conferimento al Fondo delle quote del TFR e dell’eventuale 1,5% aggiuntivo avviene solo a seguito della cessazione del rapporto di lavoro che determini la cessazione dell’iscrizione all’INPDAP. Pertanto, non può essere trasferita o riscattata la parte di posizione individuale riferita a questi accantonamenti fintanto che non si determini la cessazione dell’iscrizione all’INPDAP.
Dopo 8 anni di iscrizione al fondo per i dipendenti pubblici è possibile richiedere un’anticipazione delle prestazioni nei seguenti casi:
* acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli
* spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche competenti
* spese sostenute durante la fruizione dei congedi per la formazione continua
L’anticipazione può riguardare l’intera posizione accumulata (contributi lavoratore, contributi azienda, rivalutazioni maturate) o una sua parte. Sono, naturalmente, escluse dall’anticipazione le contribuzioni figurative accantonate presso l’INPDAP. Nell’ipotesi di anticipazione l’iscritto ha facoltà di reintegrare la propria posizione.
In caso di decesso dell’associato pubblico prima del suo pensionamento la posizione maturata nel Fondo viene riscattata dal coniuge, o, in sua mancanza, dai figli o, in mancanza del coniuge e dei figli, dai genitori se fiscalmente a carico dell’iscritto. Se mancano i suddetti soggetti l’iscritto può designare, come beneficiario, una qualsiasi persona. Qualora mancassero tutti i soggetti sopra descritti la posizione resta acquisita al fondo.







