Domande e risposte
* COME E PERCHE' ADERIRE AD ESPERO
* COMPILAZIONE E SPEDIZIONE DEL MODULO DI ADESIONE
* I CONTRIBUTI
* I CONTROLLI
* L'INDENNITA' DI BUONUSCITA E IL TFR
* ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
* PRESTAZIONI
* TRASFERIMENTI, RISCATTI E ANTICIPAZIONI DELLA POSIZIONE E SOSPENSIONE DELLA CONTRIBUZIONE
COME E PERCHE' ADERIRE AD ESPERO
CHI PUO' ADERIRE AD ESPERO?
Possono aderire ad ESPERO tutti i lavoratori e le lavoratrici che rientrano nell’area di applicazione del CCNL del comparto della scuola sottoscritto dall’Aran e dalle Organizzazioni Sindacali e che abbiano una delle seguenti tipologie di rapporto di lavoro:
* tempo indeterminato
* tempo determinato
* part-time a tempo indeterminato
tempo determinato pari o superiore a tre mesi continuativi.
Possono inoltre aderire al Fondo i lavoratori e le lavoratrici della scuola privata, parificata e legalmente riconosciute e paritarie e quelli della formazione professionale che abbiano un un contratto di lavoro A.N.I.N.S.E.I., ovvero FORMA o CENFOP, ovvero British Council.
Possono aderire al Fondo anche i dipendenti pubblici del comparo AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale)
Possono infine aderire al Fondo i dipendenti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo istitutivo.
QUALI VANTAGGI AVREI ADERENDO AD ESPERO?
Aderendo ad ESPERO sono molti i vantaggi che si ottengono:
* l’opportunità di costruirti una pensione complementare a quella pubblica che ti permetterà di non dover modificare, una volta in pensione, il tuo tenore di vita.
* il contributo del datore di lavoro;
* i costi sono trasparenti e contenuti;
* i benefici fiscali consentiti dalle norme vigenti;
* una gestione professionale dei propri risparmi;
* i rendimenti di mercato, anche sul TFR destinato ad Espero.
SONO UN LAVORATORE CON POCA ANZIANITA', MI CONVIENE ADERIRE AD ESPERO?
Si, l’iscrizione ad ESPERO, per te che sei un giovane lavoratore, è particolarmente redditizia in quanto potrai:
* utilizzare il contributo del datore di lavoro
* usufruire del vantaggio fiscale riservato al risparmio previdenziale
* sfruttare tutte le potenzialità dell’investimento finanziario di lungo periodo
SONO UN LAVORATORE PROSSIMO ALLA PENSIONE, MI CONVIENE ISCRIVERMI AD ESPERO?
Si. Infatti, iscrivendoti ad ESPERO hai i seguenti vantaggi:
* puoi contare sul contributo del datore di lavoro
* fruisci delle deduzioni fiscali
* qualora non raggiungessi i requisiti minimi per l’erogazione della rendita hai diritto a riscattare l’intera posizione individuale maturata presso ESPERO
SONO UN LAVORATORE A TEMPO DETERMINATO, POSSO ADERIRE AD ESPERO?
Si. ESPERO dà l’opportunità ai lavoratori a tempo determinato di costituirsi una posizione previdenziale complementare in modo tale da non perdere questi periodi di lavoro ai fini previdenziali, purché il contratto di lavoro abbia una durata pari o superiore a 3 mesi.
E' importante tenere presente che il dipendente pubblico assunto con contratto a tempo determinato potrà iscriversi a condizione che la sottoscrizione avvenga almeno 3 mesi prima dalla scadenza del contratto.
COSA ACCADE QUANDO IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO SCADE?
Quando il contratto giungerà alla scadenza il lavoratore potrà:
* rimanere iscritto ad ESPERO, pur in assenza di contribuzione, che verrà automaticamente riattivata qualora si ricostituisca un nuovo rapporto di lavoro;
* trasferire la posizione individuale presso un altro fondo pensione;
* riscattare la posizione maturata
ESSENDO UN LAVORATORE A TEMPO DETERMINATO, QUALI VANTAGGI AVREI ISCRIVENDOMI AD ESPERO?
Un lavoratore a tempo determinato ha un’alta convenienza iscrivendosi ad ESPERO. Infatti, la sua posizione previdenziale pubblica, a causa della discontinuità occupazionale, produrrà una pensione particolarmente contenuta e quindi, più degli altri, avrà bisogno di una pensione complementare per affrontare serenamente gli anni della vecchiaia.
SONO STATO APPENA ASSUNTO: DEVO AVER SUPERATO IL PERIODO DI PROVA PER POTER ADERIRE AD ESPERO?
No. È possibile iscriversi al fondo pensione complementare ESPERO già dal primo giorno di lavoro. Ciò ti permetterà di avere immediatamente una copertura previdenziale complementare che si affiancherà a quella pubblica obbligatoria.
COME POSSO ISCRIVERMI AD ESPERO?
Per iscriversi ad ESPERO basta sottoscrivere, in ogni sua parte, il modulo di adesione che ti verrà consegnato unitamente alla nota informativa e allo statuto del Fondo.
E' bene ricordare che l'iscrizione non potrà proseguire il suo corso senza l'autorizzazione al trattamento dei dati contenuta nel modulo di adesione.
* statuto
* nota informativa
* modulo di adesione
DOVE POSSO ISCRIVERMI AD ESPERO?
Ti puoi iscrivere ad ESPERO presso:
* la sede di ESPERO
* i luoghi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori o promotori delle fonti istitutive
* le segreterie scolastiche
* le organizzazioni sindacali (FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS-Confsal, GILDA-UMANS, ANP-CIDA)
DOVE POSSO RIVOLGERMI PER AVERE INFORMAZIONI SU ESPERO?
Per avere informazioni su ESPERO, basta rivolgersi:
* telefonare al numero 848.800.270, dal lunedì al venerdì, 09.00-13.00/14.30-17.00
* scrivere all'indirizzo: Fondo Scuola ESPERO - via Fiume Giallo, 3 - 00144 Roma RM
* inviare un e-mail: info.aderenti@fondoespero.it
* inviare un fax al numero: 06 5227 2348
* consultare il sito www.fondoespero.it
* rivolgersi alle organizzazioni sindacali: FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS-Confsal, GILDA-UMANS, ANP-CIDA
* rivolgersi ai referenti sui posti di lavoro
SE MI ISCRIVO AD ESPERO LA PENSIONE PUBBLICA SI RIDUCE?
No, il contributo versato dal lavoratore è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali, mentre non incide sulla base retributiva utile al calcolo della contribuzione previdenziale, quindi non comporta alcuna riduzione della pensione pubblica.
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COMPILAZIONE E SPEDIZIONE DEL MODULO DI ADESIONE
IL SILENZIO - ASSENSO E' GIA' OPERATIVO?
Anche nel testo unico sulla previdenza complementare (DLgs 252/05) si afferma che il meccanismo del silenzio-assenso NON si applica ai pubblici dipendenti. Il testo della legge è scaricabile dal sito del Ministero del lavoro (www.welfare.gov.it) Per essere iscritti, dunque, è necessario compilare il modulo di adesione.
Chiunque voglia approfondire l'argomento può chiamare l'848.800.270 o scrivere al Fondo all'indirizzo info@fondoespero.it
A CHI POSSO RIVOLGERMI PER ESSERE AIUTATO NELLA COMPILAZIONE DEL MODULO?
Si può telefonare al numero 848.800.270. Ci si può rivolgere a una delle Organizzazioni sindacali che hanno costituito Espero. Si può scrivere a info@fondoespero.it
COME FACCIO A SAPERE SE SONO IN TFS O IN TFR?
Chi ha un contratto a tempo determinato è sicuramente in TFR (fanno eccezione solo gli insegnanti di religione).
Per chi ha un contratto a tempo indeterminato lo spartiacque è il 31-12-2000. Prima del 31-12 si è in TFS, dopo in TFR. In caso di decorrenza economica diversa dalla decorrenza giuridica va presa in considerazione la DECORRENZA GIURIDICA del contratto.
DA QUANDO SONO ISCRITTO AD ESPERO?
Diritti ed obblighi del Fondo nei confronti dell'iscritto e viceversa, tranne per quanto riguarda la decorrenza della contribuzione si determinano, dalla data di sottoscrizione da parte del datore di lavoro.
PER CHI E' A TEMPO DETERMINATO?
E' causa di irricevibilità del modulo non avere ancora tre mesi di contratto da svolgere per chi è a tempo determinato. Per cui, prima di consegnare il modulo, consigliamo di verificare l'esistenza di tale requisito
DOVE TROVO IL RUOLO DI SPESA FISSA?
Il ruolo di spesa fissa si trova indicato sul cedolino (in alto a destra) con la denominazione "numero partita"
DATA PRIMO RAPPORTO DI LAVORO CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Va inserita la data del primo giorno di lavoro (anche a tempo determinato) svolto per una qualsiasi amministrazione pubblica
DATA ATTUALE RAPPORTO DI LAVORO
Per chi è a tempo determinato è la data di inizio dell'attuale contratto con l'amministrazione scolastica. Per chi è a tempo indeterminato va inserita la data di decorrenza giuridica del proprio contratto di lavoro.
GIA' ADERENTE A FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE
Va specificato se si è già aderenti a un fondo pensione aperto o a un contratto assicurativo a fini previdenziali. Il contratto assicurativo a fini previdenziali si differenzia da una polizza vita nella specificazione, nella nota informativa o nelle condizioni di polizza, che la normativa di riferimento è il DLgs 252/05, normativa generale sui fondi pensione
QUANDO DEVO BARRARE LE CASELLE CON LE PERCENTUALI NEL RIQUADRO 'CONTRIBUZIONE AL FONDO'?
Solo quando desidero versare un'aliquota maggiore dell'1%. Se non si barra nulla, infatti, viene automaticamente applicata l'aliquota minima pari all'1%.
LA COPIA PER IL SERVICE NON SERVE PIU'?
Nella stampa dei moduli era ancora presente la copia per il Service che NON è più necessaria. Tale copia, dunque, può non essere inviata al Fondo.
COSA SI INTENDE PER CODICE IDENTIFICATIVO DELLA SCUOLA?
Il codice identificativo della scuola è il codice SIMPI
PRIMA DELLA SPEDIZIONE DEL MODULO LA SCUOLA CONTROLLA CHE:
Prima della spedizione del modulo la scuola controlla l'esattezza dei dati indicati dal lavoratore con particolare attenzione alla firma del modulo, la firma dell'opzione e verificando di aver inserito data, timbro e firma nella propria parte del modulo.
SPEDIZIONE DEI MODULI DA PARTE DELLA SCUOLA
L'amministrazione scolastica deve inviare una copia al Fondo, una copia all'Inpdap provinciale ed una copia alla DPSV (se il lavoratore è retribuito dal MEF); deve trattenere una copia agli atti e consegnarne una al lavoratore.
Il datore di lavoro privato deve inviare una copia al fondo, trattenere una copia agli atti e consegnarne una al lavoratore.
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QUALE E' LA CONTRIBUZIONE AD ESPERO?
La misura dei contributi dovuti al fondo pensione è stabilita nell’ambito della contrattazione collettiva.
Per quanto riguarda ESPERO la misura determinata contrattualmente è calcolata percentualmente sulla retribuzione utile nelle seguenti misure:
* 1% a carico del datore di lavoro. Tale quota viene aumentata di un ulteriore 1%, per dodici mesi, a favore di chi si iscrive entro il primo anno di vita del Fondo; mentre, per chi si iscrive nel secondo anno, detta quota viene incrementata, sempre per dodici mesi, dello 0,5%:
* 1% a carico del lavoratore;
* 2% a titolo di TFR per i lavoratori già in servizio alla data del 31 dicembre 2000;
* 6,91% a titolo TRF per i neoassunti successivamente al 31 dicembre 2000;
* un incentivo pari all’1,50% della retribuzione utile ai fini della buonuscita, solo per i lavoratori già in servizio alla data del 31 dicembre 2000 che aderiranno al fondo
L’1,5% e quella derivante dal TFR hanno carattere figurativo, sono contabilizzate e rivalutate dall’INPDAP e saranno materialmente trasferite ad ESPERO al momento dell’erogazione della prestazione.
I CONTRIBUTI VERSATI AD ESPERO SONO TASSATI?
No.
I contributi versati dal lavoratore pubblico ad ESPERO, cumulati con quelli dovuti dal suo datore di lavoro, sono deducibili dal reddito del lavoratore imponibile ai fini fiscali entro il limite più basso tra i seguenti importi:
* il doppio del TFR versato al fondo
* il 12% del reddito complessivo
* € 5.164,57 su base annua
Il risparmio fiscale conseguente varia in funzione della propria aliquota marginale IRPEF.
PER FRUIRE DELLA DEDUZIONE DEVO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI?
No.
L’agevolazione fiscale prevista per gli aderenti ai fondi pensione negoziali a fini previdenziali è riconosciuto dal datore di lavoro, quale sostituto d’imposta, direttamente in busta paga.
POSSO AUMENTARE IL CONTRIBUTO A MIO CARICO?
Sì.
Il lavoratore interessato può decidere di versare un contributo a proprio carico superiore a quanto stabilito contrattualmente, sapendo che, comunque, la normativa fiscale stabilisce dei limiti alla deducibilità dei contributi.
SE DECIDESSI DI VERSARE UNA QUOTA AGGIUNTIVA IL MIO DATORE DI LAVORO SAREBBE TENUTO A FARE ALTRETTANTO?
No.
L’eventuale decisione di versare più di quanto stabilito dal contratto di lavoro vincolerebbe solo il lavoratore.Il datore di lavoro è, invece, obbligato a versare ad ESPERO quanto stabilito contrattualmente.
SE NON MI ISCRIVO AD ESPERO POSSO AVERE QUANTO DOVUTO DAL DATORE DI LAVORO COME CONTRIBUTO PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE?
No. L’obbligo contributivo viene assunto dal datore di lavoro esclusivamente nei confronti di quei lavoratori che si iscrivono ad ESPERO, mentre nulla è dovuto per coloro che decidono liberamente di non aderire all’iniziativa di previdenza complementare. Nessun trattamento sostitutivo o alternativo, anche di natura diversa, sia collettivo che individuale, sarà riconosciuto a favore dei lavoratori che per effetto della mancata adesione non conseguono la qualifica di soci di ESPERO.
QUALORA I CONTRIBUTI VERSATI SUPERINO I LIMITI PREVISTI PER LA DEDUCIBILITA' COSA ACCADE?
Se l’importo complessivo dei contributi versati dovesse superare i limiti di deducibilità, sarebbero soggetti a tassazione ordinaria all’aliquota marginale IRPEF relativa allo scaglione d’imposta in cui è compreso il reddito del lavoratore interessato. Il beneficio fiscale, però, non verrà annullato ma semplicemente traslato nel tempo. Infatti, al momento dell’erogazione della prestazione gli importi eventualmente non dedotti non saranno assoggettati ad alcuna impostazione fiscale.
QUALI SONO LE SPESE DI GESTIONE?
* All’atto dell’adesione ad ESPERO è dovuta dal lavoratore una “quota d’iscrizione” una tantum pari a € 2,58.
* Inoltre, è prevista una “quota associativa”, destinata a far fronte alle spese di gestione amministrativa di ESPERO e gravante sul complesso della contribuzione. La quota associativa, stabilita annualmente dal C.d.A., non può, comunque, eccedere lo 0,12% della retribuzione annua utile per il calcolo della contribuzione.
* I costi della gestione finanziaria e della banca depositaria gravano direttamente sul patrimonio del Fondo.
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CHI CONTROLLA CHE I CONTRIBUTI SIANO ESATTI E VENGANO EFFETTIVAMENTE VERSATI AD ESPERO?
Il maggiore interessato al controllo è, evidentemente, il lavoratore. Per questo è stato costituito un articolato sistema di controllo:
* in busta paga deve essere evidenziata la trattenuta effettuata al lavoratore
* ESPERO invia ogni anno al lavoratore un certificato di quanto risulta versato sul suo conto con la suddivisione degli importi fra: versamenti a carico del lavoratore, a carico del datore di lavoro e quanto contabilizzato, figurativamente, da INPDAP
* Inoltre, ESPERO, è in grado di verificare tempestivamente, mese dopo mese, le somme effettivamente versate dall’Amministrazione.
* Sul sito del Fondo è attiva un’area riservata, per permettere al lavoratore di visualizzare in qualsiasi momento la sua posizione aggiornata.
E' PREVISTO UN SISTEMA DI CONTROLLO SULL'ATTIVITA' DI ESPERO?
Sì, la legge ha previsto un articolato ed efficace sistema di controllo sull’attività dei fondi pensione, facendo anche tesoro dell’esperienze maturate all’estero.
È possibile individuare un duplice livello di controllo:
* uno interno di natura associativa, rimesso al Collegio sindacale e all’Assemblea dei delegati, secondo le norme del Codice Civile
* l’altro esterno di carattere pubblico, rimesso alla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (COVIP) ed agli enti ai quali compete il controllo sui gestori finanziari (Banca d’Italia, Consob, Isvap).
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L'INDENNITA' DI BUONUSCITA E IL TFR
IN COSA SI DIFFERENZIANO L'INDENNITA' DI BUONUSCITA (IBU) E IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)?
L’indennità di buonuscita (IBU) si differenzia dal trattamento di fine rapporto (TFR) perché viene calcolata sull’80% dell’ultima retribuzione utile moltiplicata per gli anni di servizio.
Il TFR, invece, corrisponde all’accantonamento di una quota del salario corrisposto (6,91%), calcolata sul 100% della retribuzione utile, e rivalutato, anno dopo anno, sulla base del 75% del tasso d’inflazione più un 1,5%.
Ci sono, inoltre, alcune differenze rispetto al trattamento fiscale delle prestazioni.
QUALE E' IL TRATTAMENTO FISCALE DELL'IBU E DEL TFR PER I DIPENDENTI PUBBLICI?
Nel caso dell’IBU, l‘importo maturato viene abbattuto di una percentuale pari al 26,04%, determinato reddito di riferimento, detratto un importo pari a € 309,87 per ogni anno di servizio utile, e quindi applicata l’aliquota media di riferimento.
Il TFR, invece, viene tassato in due fasi:
* durante la fase di accantonamento le rivalutazioni vengono sottoposte a tassazione sostitutiva con aliquota dell’11%
* in fase di erogazione della prestazione, invece, il montante relativo alle rivalutazioni non sarà soggetto ad alcuna tassazione, mentre quello relativo agli accantonamenti verrà assoggettato a tassazione separata con aliquota media delle ultime cinque annualità d’imposta
POSSO PASSARE AL TFR SENZA ISCRIVERMI AD ESPERO?
No, il passaggio dalla IBU al TFR è possibile solo per i lavoratori che aderiscono al fondo pensione. Infatti, la possibilità, prevista dall’art. 59, comma 56, della legge 449/1997, di “richiedere la trasformazione dell’indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto” avviene, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del DPCM 20 dicembre 1999, mediante sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione e comporta l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (TFR).
POSSO ISCRIVERMI AD ESPERO SENZA PASSARE AL TFR?
No, il TFR è determinante per il finanziamento della pensione complementare e per godere dei benefici fiscali.
La contribuzione al fondo pensione negoziale comprende, oltre al contributo del lavoratore e del datore di lavoro anche il TFR nella sua totalità o in parte a seconda che il lavoratore interessato sia stato assunto successivamente al 31 dicembre 2000 o che a tale data fosse già in servizio.
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QUALI SONO GLI ORGANI DI ESPERO?
Gli organi di ESPERO sono:
* l’Assemblea dei delegati
* il Consiglio di Amministrazione
* il Presidente e il Vice Presidente
* il Collegio dei Revisori Contabili
Tutti gli Organi sono a composizione paritetica tra rappresentanti dei lavoratori e rappresentanti dei datori di lavoro.
DA CHI SONO ELETTI GLI ORGANI DI ESPERO?
* L’Assemblea dei delegati è eletta da tutti gli iscritti ad ESPERO
La prima Assemblea sarà eletta al raggiungimento dei primi 30.000 aderenti al Fondo
* Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori Contabili sono eletti dall’Assemblea dei delegati
* Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione
COME SONO GESTITE LE RISORSE DI ESPERO?
Lo scopo esclusivo di ESPERO è quello di erogare trattamenti pensionistici complementari. Le risorse disponibili, quindi, non sono gestite con finalità speculative ma secondo criteri di prudenza.
La gestione delle risorse dovrà, quindi, ispirarsi:
* alla diversificazione degli investimenti
* ad una efficiente gestione del portafoglio
* alla diversificazione del rischio
* al contenimento dei costi
* alla massimizzazione dei rendimenti
DOVE POSSO AVERE NOTIZIE DETTAGLIATE SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI PENSIONE?
Per avere un quadro della situazione dei fondi pensione italiani ed in particolare della loro gestione finanziaria si può scaricare la Relazione della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione all'indirizzo www.covip.it.
CHI GESTISCE LE RISORSE DI ESPERO?
Lo statuto di ESPERO prevede che le risorse disponibili devono essere gestite, integralmente, mediante convenzioni con gestori finanziari specializzati e autorizzati (Banche, Compagnie di Assicurazioni, Società di Gestione del Risparmio, Società di Intermediazione Mobiliare), scelti dal Fondo a seguito di apposita selezione pubblica.
COME SARANNO GESTITE LE RISORSE DI ESPERO?
Durante il primo esercizio ESPERO Per il primo esercizio Espero adotterà una gestione con due comparti (uno garantito ed uno con profilo di rischio medio-basso) , mentre, successivamente, il CdA potrà attuare un assetto di gestione pluricomparto, ovvero mantenere l'attuale assetto.
COSA SI INTENDE PER GESTIONE PLURICOMPARTO?
Per gestione pluricomparto si intende una gestione finanziaria che si caratterizza per avere più comparti (diversi portafogli) con diversi profili di rischio.
Con il pluricomparto è possibile corrispondere alle diverse attese degli aderenti in relazione ai rispettivi orizzonti temporali d’investimento, al personale grado di avversione al rischio, ecc.
Tale gestione produrrà, quindi, più tassi di rendimento, uno per ciascun comparto.
CON IL PLURICOMPARTO POTRO' DECIDERE LA LINEA DI INVESTIMENTO?
Con il pluricomparto saranno definite le modalità più adeguate affinché ogni singolo iscritto ad ESPERO possa effettuare la scelta della linea d’investimento in modo informato e rispondente alle proprie esigenze.
PUO' FALLIRE ESPERO?
No.
ESPERO non può fallire perché è gestito in base alla tecnica della capitalizzazione che comporta l’erogazione delle prestazioni esclusivamente nei limiti della consistenza del patrimonio in gestione. Non è quindi possibile che si verifichino squilibri gestionali per quanto riguarda il patrimonio destinato alle prestazioni.Lo stesso legislatore ha escluso qualunque procedura fallimentare.
COSA ACCADE SE DOVESSE FALLIRE IL GESTORE DI ESPERO?
In primo luogo, occorre considerare che il fondo pensione abbia più di un gestore e che tutti i gestori devono rispondere a requisiti di solidità, professionalità e dimensioni tali da mettere ESPERO al riparo da sgradite sorprese.
Inoltre, per espressa previsione di legge:
* il patrimonio che ESPERO affida ai diversi gestori finanziari si configura giuridicamente come un patrimonio separato ed autonomo che resta, comunque, nella totalità del Fondo. Ciò comporta che in caso di fallimento del gestore il patrimonio gestito per conto del fondo pensione non rientra nell’attivo fallimentare e, quindi, non è interessato dalla procedura fallimentare o concorsuale relativa al gestore.
Il patrimonio affidato in gestione non è consegnato materialmente al gestore ma alla banca depositaria che certifica, sotto la propria responsabilità, l’esistenza e la consistenza del patrimonio di ESPERO, che resta comunque autonomo e separato rispetto al patrimonio della banca stessa.
QUALE E' IL VERO RISCHIO CHE CORRO?
Il vero rischio finanziario che l’iscritto ad un fondo pensione complementare può correre consiste nella possibilità di non riuscire a difendere il potere d’acquisto dei contributi versati e, quindi, nel ricevere una prestazione inferiore a quella attesa.
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QUALI PRESTAZIONI PENSIONISTICHE POSSO OTTENERE DA ESPERO?
Il fondo pensione ESPERO eroga essenzialmente pensioni complementari al sistema previdenziale pubblico ed in particolare:
* pensione di vecchiaia, che si consegue al compimento dell’età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio e con almeno cinque anni di partecipazione al fondo
* pensione di anzianità, che si consegue, in caso di cessazione dell’attività lavorativa, al compimento di un’età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia secondo il regime obbligatorio e con almeno quindici anni di partecipazione al fondo.
POSSO RISCUOTERE LA PRESTAZIONE SOTTO FORMA DI CAPITALE?
È possibile riscuotere parte del montante maturato sotto forma di capitale per un importo non superiore al 50%.
Solo se la rendita risultante dal rimanente 50% fosse inferiore al 50% dell’assegno sociale è possibile riscuotere l’intera posizione maturata sotto forma di capitale senza alcuna penalizzazione fiscale.
Inoltre è importante sapere che la tassazione è agevolata solo se la prestazione in capitale non è superiore al 1/3 del montante maturato.
SE DOVESSI CAMBIARE AMMINISTRAZIONE QUALI POSSIBILITA' HO?
In tal caso, se la nuova Amministrazione rientra nell’area di ESPERO, nulla cambia e l’interessato resta iscritto al fondo e prosegue normalmente il flusso contributivo. Qualora, invece, l’Amministrazione di destinazione dovesse appartenere ad altri comparti pubblici o privati è possibile:
* trasferire l’intera posizione maturata presso ESPERO al fondo pensione relativo alla nuova attività lavorativa
* trasferire la propria posizione individuale ad una forma pensionistica individuale (FIP)
* riscattare l’intera posizione maturata
* mantenere la posizione individuale presso ESPERO in assenza di contribuzione.
LA RENDITA E' REVERSIBILE?
La rendita può essere resa reversibile solo a seguito di specifica richiesta dell’interessato al momento del pensionamento.
L’importo della rendita, per il titolare e per l’eventuale beneficiario della reversibilità, sarà il frutto di un calcolo attuariale basato sull’attesa di vita del beneficiario più giovane.
LA RENDITA E' RIVALUTABILE?
La rendita aumenterà di anno in anno in base al rendimento ottenuto dalla gestione speciale della compagnia di assicurazione a cui il fondo avrà affidato, sulla base di apposita convenzione, la gestione delle rendite.
COME VIENE TASSATA LA RENDITA?
La rendita vitalizia erogata da ESPERO viene assoggettata a tassazione ordinaria solo per la parte che deriva da:
* contributi dedotti
* TFR
* la quota aggiuntiva dell’1,5%
E’ invece totalmente esente da imposizione la parte che origina da:
* contributi non dedotti
* Rendimenti
ANCHE LE RIVALUTAZIONI DELLA RENDITA SONO TASSATE?
Si.
Le rivalutazioni annuali della rendita sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva del 12,5%.
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TRASFERIMENTI, RISCATTI E ANTICIPAZIONI DELLA POSIZIONE E SOSPENSIONE DELLA CONTRIBUZIONE
POSSO RECEDERE DALL'ISCRIZIONE AD ESPERO?
No.
In costanza dei requisiti di partecipazione ad ESPERO non è possibile recedere dall’iscrizione né richiedere il riscatto della posizione maturata.
IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO POSSO TRASFERIRE LA POSIZIONE MATURATA PRESSO ESPERO?
Dopo almeno cinque anni di partecipazione ad ESPERO, nei primi cinque anni di vita del fondo, e successivamente, con almeno tre anni di iscrizione sarà possibile trasferire la propria posizione individuale presso un’altra forma pensionistica complementare.
In questo caso si perde il diritto al contributo del datore di lavoro, al versamento del TFR e all’eventuale quota aggiuntiva dell’1,5%.
POSSO SOSPENDERE LA CONTRIBUZIONE AD ESPERO?
È consentito, in costanza del rapporto di lavoro, sospendere unilateralmente la propria contribuzione.
La domanda di sospensione per i lavoratori del settore pubblico, dovrà essere presentata all’istituto scolastico entro il 30 SETTEMBRE di ciascun anno. L'istituto dovrà far pervenire il modulo al MEF, entro il 31 OTTOBRE e al FONDO, entro il 30 NOVEMBRE. La sospensione avrà effetto dal gennaio successivo alla richiesta.
I dipendenti privati possono richiedere la sospensione in qualsiasi momento consegnando la domanda al proprio datore di lavoro. Il modulo dovrà pervenire al Fondo, entro il mese successivo alla sottoscrizione della richiesta. L'effettività della sospensione decorrerà dal secondo mese successivo alla richiesta.
Con le stesse modalità sarà possibile riattivare, in qualsiasi momento, la contribuzione.
IN CASO DI BISOGNO, POSSO RISCUOTERE ANTICIPATAMENTE QUANTO ACCUMULATO?
Con almeno otto anni di anzianità di iscrizione ad ESPERO è possibile richiedere l’anticipazione dell’intera posizione individuale maturata (con esclusione delle contribuzioni figurative: TFR e quota aggiuntiva dell’1,5%) per i seguenti motivi:
* spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche
* acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i propri figli
* L’anticipazione non interrompe la contribuzione.
È data facoltà all’iscritto di reintegrare, con le modalità che saranno individuate dal C.d.A., la propria posizione individuale.
COSA ACCADE IN CASO DI DIMISSIONI O LICENZIAMENTO?
In questi casi è possibile scegliere tra le seguenti possibilità:
* trasferire la propria posizione maturata presso ESPERO ad un altro fondo pensione in relazione alla, eventuale, nuova attività lavorativa
* trasferire la propria posizione individuale maturata presso ESPERO ad una forma pensionistica individuale (FIP)
* riscattare integralmente la posizione maturata presso ESPERO
* mantenere l’iscrizione ad ESPERO in assenza di contribuzione.
COSA ACCADE IN CASO DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO?
ESPERO prevede che, in caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla retribuzione, sono contestualmente sospese le contribuzioni comprese quelle conferite figurativamente e contabilizzate dall’INPDAP.
COSA ACCADE IN CASO DI ASSENZA PER MALATTIA, INFORTUNIO O MATERNITA'?
In caso di mancata prestazione dovuta a malattia, con corresponsione totale o parziale della retribuzione, a infortunio o ad assenza obbligatoria o facoltativa per maternità la contribuzione è calcolata sulla base retributiva a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento della prestazione lavorativa.
Negli stessi casi il lavoratore interessato può decidere di sospendere la contribuzione a proprio carico. Contestualmente viene sospesa anche la contribuzione a carico del datore di lavoro, ad eccezione di quella figurativa contabilizzata dall’INPDAP.
COSA ACCADE IN CASO DI MORTE DELL'ISCRITTO IN ATTIVITA' DI SERVIZIO?
In caso di morte dell’iscritto in attività di servizio la posizione individuale maturata presso ESPERO è riscattata:
* dal coniuge
* in mancanza del coniuge, dai figli in parti uguali
* in mancanza dei figli, dai genitori se a carico dell’iscritto
* in mancanza dei genitori, dal beneficiario designato dall’iscritto
* in assenza anche del beneficiario designato, la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
COSA ACCADE IN CASO DI MORTE DELL'ISCRITTO DOPO IL PENSIONAMENTO?
In questo caso dipenderà dalle scelte che avrà fatto al momento del pensionamento.
Qualora avesse deciso di rendere reversibile la rendita, la stessa verrà corrisposta alla persona da lui designata.
Se, invece, avesse scelto di non rendere reversibile la sua rendita, dopo la sua morte non sarà corrisposta alcuna prestazione.
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